Tribunale di Milano – Int. f.– Obbligazioni Argentine, obbligazioni Parmalat, conseguenze della nullità e risarcimento del lucro cessante.

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Data di riferimento: 
04/07/2013

Tribunale di Milano, 4 luglio 2013 – Dott.ssa Brat.

 

Contratto quadro – Ordini di negoziazione – Nullità – Conseguenze.

Risarcimento del danno – Lucro cessante – Prova.

 

In assenza di contratto quadro sono nulli tutti gli ordini di negoziazione, da cui discende l’obbligo per la banca di restituire il controvalore investito, oltre interessi dalla notifica della domanda al saldo, e per il cliente di riversare alla banca quanto ricevuto per la vendita dei titoli, oltre a interessi dalla domanda al saldo, ma non quanto percepito con le cedole, se ricevute in buona fede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Non è consentito il risarcimento del lucro cessante se il cliente attore non dà prova del pregiudizio mediante la dimostrazione del proprio portafoglio titoli (o mediante elementi presuntivi), da cui desumere il profilo dell’investitore e trarre elementi circa la tipologia degli investimenti alternativi che avrebbe potuto porre in essere, se non avesse attuato gli investimenti poi contestati. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]