Corte d’Appello di Milano – Int. F. – Derivati over the counter, interest rate swap, causa del contratto, nullità e dichiarazione di operatore qualificato.

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Data di riferimento: 
18/09/2013

Corte d’Appello di Milano, 18 settembre 2013 – Pres. Dott.ssa Sodano, rel. dott.ssa Raineri

 

Contratti derivati – Over the counter – Interest rate swap – Alea razionale – Causa – Mancanza – Nullità.

Contratti derivati – Over the counter – Interest rate swap – Dovere informativo.

Operatore qualificato – Dichiarazione ex art. 31 t.u.f. – Presunzione semplice.

 

L’elemento causale tipico dei derivati over the counter è il concetto di alea razionale, inteso come esplicitazione ex ante degli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi, nonché del valore del derivato, degli eventuali costi impliciti e dei criteri per determinare le penalità in caso di recesso. In difetto il contratto deve ritenersi nullo per mancanza di causa, poiché non si tratta semplicemente di violazione di obblighi informativi, quanto di mancata definizione della causa contrattuale. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

I doveri di cui all’art. 21 t.u.f., che permangono anche nei confronti del cliente che sia operatore qualificato, assumono particolari connotati nella negoziazione di contratti derivati over the counter, come gli interest rate swap, poiché l’intermediario deve prestare una specifica consulenza al cliente, indipendentemente dalla conclusione di un apposito contratto consulenziale, sul solo presupposto che la natura stessa dello strumento finanziario richiede che nella definizione dei suoi contenuti – e quindi delle condizioni dell’alea – l’intermediario si raffiguri il miglior interesse del cliente, del tutto irrilevante restando il motivo che lo abbia indotto a contrattare, sia esso di copertura ovvero speculativo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

La presenza della dichiarazione autoreferenziale di operatore qualificato costituisce una mera presunzione semplice vincibile, in caso di contestazione, dalla prova positiva della insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di professionalità in materia di strumenti finanziari e della prova della conoscenza, ovvero, della conoscibilità in concreto, da parte dell’intermediario, delle circostanze dalle quali poter desumere la reale situazione in cui versi l’investitore nel momento in cui rende siffatta dichiarazione. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]