Art. 251 - Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale., Art. 244 - Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale.

Tribunale di Brescia – Concordato fallimentare: una volta che il proponente abbia appreso che la sua proposta è stata approvata dai creditori non è più nella possibilità di revocarla.

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ., 31 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Simonetta Bruno, Rel. Andrea Giovanni Melani, Giud. Giulia La Malfa.

Concordato fallimentare - Proponente – Revoca della proposta – Istanza da proporsi prima dell'approvazione da parte dei creditori - Fondamento - Possibilità di rinunciarvi omettendo di richiederne l'omologazione – Conseguenze che ne derivano eventualmente diverse.   

Data di riferimento: 
31/05/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]