Art. 249 - Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale., Art. 129. - Giudizio di omologazione.

Corte di Cassazione (35298/2022) – All'omologazione del concordato fallimentare non consegue sempre imprescindibilmente il trasferimento dei beni all'assuntore ma, per stabilire quando si verifica, occorre interpretarne il contenuto.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 novembre 2022, n. 35298 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Concordato fallimentare – Omologazione – Effetto - Trasferimento automatico sempre dei beni all’assuntore – Esclusione – Momento in cui interviene - Interpretazione della proposta e del provvedimento del tribunale che ne consegue – Necessità – Valutazione correttamente e adeguatamente motivata - Censurabilità in cassazione – Esclusione - Limiti della possibilità di proporre un tale reclamo.

Data di riferimento: 
30/11/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bari – Procedura fallimentare chiusa a seguito dell'integrale esecuzione di un concordato fallimentare: effetti dell'eventuale sopravvenienza di ulteriore attivo.

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 26 luglio 2021 – Pres. Raffaella Simone, Rel. Michele De Palma, giudice Nicola Magaletti.

Concordato fallimentare – Integrale esecuzione – Conseguente chiusura del fallimento – Sopravvenire di ulteriore attivo – Riapertura della procedura - Distribuzione a favore dei creditori concorsuali – Limite.

Data di riferimento: 
26/07/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]