Tribunale di Verona - Il credito del terzo che ha patito la revoca fallimentare non può ex art 70, comma 2, L.F. essere ammesso al passivo in prededuzione ma, nel rispetto della par condicio creditorum, deve essere considerato concorsuale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 08/11/2022 - 09:27Tribunale di Verona, 14 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Luigi Pagliuca.
Fallimento – Proposta di concordato fallimentare – Falcidia dei creditori privilegiati – Previsione - Accertamento da svolgersi dal giudice - Soddisfazione comunque non inferiore a quella fallimentare – Condizione da rispettarsi a fini di ammissibilità della proposta.
Data di riferimento:
14/10/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]