Art. 234 - Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura., Tribunale di Torino

Tribunale di Torino –. Con riferimento ad un fallimento chiuso, per insufficienza dell'attivo, prima del 15/7/2022, si deve considerare soggetta alla disciplina del C.C.I. la domanda di esdebitazione proposta a partire da tale data.

Tribunale di Torino, Sez.VI civ. - Proc. Concorsuali, 17 marzo 2023 – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Stefano Miglietta, Giud. Carlotta Pittaluga.

Fallimento chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell’art. 118, primo comma, n. 4) L.F. – Domanda di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 – Disciplina applicabile – Fondamento.

Data di riferimento: 
17/03/2023
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]