Art. 230 - Pagamento ai creditori., esecuzione

Corte di Cassazione – Insensibilità del fallimento ai precedenti accordi tra creditori finalizzati ad evitare la liquidazione giudiziale del patrimonio del loro debitore.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 maggio 2016 n. 10891 - Pres. Chiarini, Rel. Cirillo.

Fallimento – Interpretazione di un contratto – Preclusione sine die delle esecuzioni – Irrealizzabilità -  Cesura dei precedenti accordi.

Interpretazione del contratto – Possibilità alternative – Decisione adeguata del giudice di merito – Inammissibilità del sindacato di legittimità.

Data di riferimento: 
26/05/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]