Art. 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva., Art. 80. - Contratto di locazione di immobili.

Corte di Cassazione (34730/2021) – Il creditore per canoni di locazione sorti in data successiva al fallimento non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata, ma può farlo unitariamente entro un anno dalla riconsegna dell'immobile.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2021, n. 34730 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giulia

Iofrida.

Fallimento -  Crediti sorti nel corso della procedura – Insinuazione al passivo – Termine di decadenza – Limite temporale di un anno – Decorrenza – Momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione.

Data di riferimento: 
16/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]