Art. 226 - Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva., Tribunale di Prato

Tribunale di Prato –Fallimento e insinuazione ultratardiva di un credito al passivo: spetta al giudice delegato apprezzare i motivi per cui il ritardo può considerarsi, dal lato del creditore istante, allo stesso non imputabile.

Tribunale di Prato, 13 dicembre 2021 – Giudice Raffaella Brogi.

Fallimento – Insinuazione tardiva al passivo – Proponibilità entro l'anno dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo – Insinuazione ultratardiva – Ammissibilità solo in caso di ritardo non imputabile – Valutazione rimessa al giudice delegato.

Data di riferimento: 
13/12/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]