Art. 222 - Disciplina dei crediti prededucibili., Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Corte di Cassazione (18882/2022) – Fallimento: liquidazione di un immobile ipotecato e criterio di graduazione dei crediti in sede di riparto. Proponibilità del ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto del tribunale che decida il reclamo.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 giugno 2022, n. 18882 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Progetto di riparto – Giudice delegato – Dichiarazione di esecutività – Reclamo avverso tale pronuncia – Decreto del tribunale – Ricorribilità in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Ricavato dalla liquidazione di immobile ipotecato – Credito erariale per IMU – Maturazione successiva alla dichiarazione di fallimento – Prededucibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
10/06/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Treviso – Il creditore fondiario che abbia ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva è tenuto a restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quanto spettantegli in base alla definitiva graduazione dei crediti.

Tribunale di Treviso, Sez. Prima Civile, 25 novembre 2020 – Giudice Marco Saran.

Fallimento – Creditore fondiario –  Esperimento di azione esecutiva –  Sede di riparto - Principio della graduazione dei crediti - Applicabilità anche nei suoi confronti - Importo provvisoriamente ottenuto – Eccedenza rispetto a quanto  dovutogli – Necessaria restituzione – Azione di recupero esperibile dal curatore.

Data di riferimento: 
25/11/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (24588/2019) – Fallimento: problematiche relative alla competenza a decidere della prescrizione di un credito tributario e all’ ammissione al passivo dell’aggio spettante all’agente della riscossione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24588 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento del contribuente – Stato passivo - Crediti d’imposta – Agente della riscossione –Insinuazione al passivo - Eccezione di prescrizione – Tribunale fallimentare e giudice tributario - Competenza alla giurisdizione.

Data di riferimento: 
02/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano - Il creditore fondiario che procede all’esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare, deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore.

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2018. Est. Giani.

Esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento – Partecipazione del creditore fondiario alla quota del compenso del curatore

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore oltre che alle spese riconducibili alla conservazione ed alla liquidazione del bene immobile. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
18/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]