Art. 220 - Procedimento di ripartizione., liquidazione coatta amministrativa

Corte di Cassazione (20862/2024) - Liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni: i riparti parziali sono impugnabili, non come in generale secondo le modalità ex art. 213, comma 3, L.F., ma secondo quelle di cui agli artt. 98 e 99 L. Fall.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 luglio 2024, n. 20862 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.

Liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni – Impugnabilità dei riparti parziali – Modalità previste dagli artt. 98 e 99 L. Fall. - Applicazione - Fondamento.

Data di riferimento: 
25/07/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Brindisi – Anche alla liquidazione coatta amministrativa risulta applicabile il disposto dell'art. 51 L.F. in tema di divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali.

Tribunale di Brindisi, Sez. Civile, 27 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Fausta Palazzo, Rel. Antonio I. Natali, Giud. Francesco Giliberti.

Liquidazione coatta amministrativa – Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che la dispone – Opponibilità erga omnes – Divieto ex art. 51 L.F. di inizio o prosecuzione di azioni individuali esecutive o cautelari - Conseguente operatività – Fondamento – Effetti che derivano in caso di violazione.

Data di riferimento: 
27/09/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]