inefficacia, Art. 201. - Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Tribunale di Roma – Inefficacia, sin dal momento della pronuncia del decreto che ha disposto l’ammissione di una impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, dei pagamenti da questa effettuati a favore di terzi.

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 marzo 2020 – Giudice monocratico Daniela Cavaliere.

Amministrazione straordinaria – Grande impresa in crisi - Ammissione a detta procedura -Pagamenti effettuati in un momento successivo – Nullità di pieno diritto - Ragione – Diritto di disporre dei suoi beni - Perdita da parte di quella società.

Data di riferimento: 
03/03/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]