Corte di Cassazione (2821/2018) – Inefficacia, dopo la dichiarazione di fallimento, sia del pagamento ricevuto, sia di quello effettuato dalla società fallita mediante utilizzo dello stesso assegno bancario. Azioni esperibili.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 18/06/2018 - 16:14Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2018 n. 2821 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.
Dichiarazione di fallimento – Società fallita – Pagamento ricevuto tramite assegno bancario – Pagamento effettuato dalla fallita - Girata dello stesso titolo – Curatore – Azioni di inefficacia – Esperibilità di entrambe - Situazioni giuridiche diverse.
Data di riferimento:
06/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]