Tribunale di Vicenza – Pagamento del trattario, dopo la dichiarazione di fallimento del traente, di cambiale tratta non accettata: diritto del fallimento al pagamento. Diritto del trattario alla ripetizione ex art. 2033 c.c. nei confronti del prenditore.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 26/03/2019 - 09:53Tribunale di Vicenza, Sez. I civ., 10 settembre 2018 – Giudice monocratico Luca Prendini.
Cambiale tratta non accettata dal trattario – Fallimento del traente – Processo formativo della delegazione - Interruzione - Pagamento del titolo alla scadenza - Rapporto sostanziale tra traente e trattario - Ripristino - Diritto del fallito al pagamento - Trattario solvens – Diritto alla ripetizione nei confronti del prenditore – Ipotesi di indebito oggettivo ex latere accipientis.
Data di riferimento:
10/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]