Art. 212 - Affitto dell'azienda o di suoi rami., Art. 49 - Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Terni – Prededucibilità del credito per spese legali sostenute dal creditore istante il fallimento.

Tribunale di Terni, 22 marzo 2012 - dott. Vella, Relatore

Il credito per le spese legali sostenute dal creditore istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento è funzionale alla procedura, di conseguenza esso va ammesso al passivo fallimentare in prededuzione con collocazione chirografaria, non potendosi riconoscere né privilegi speciali ex artt. 2755 e 2770 c.c. né il privilegio generale ex art. 2751 bis n.2 c.c.

Data di riferimento: 
22/03/2012
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]