Art. 211 - Esercizio dell'impresa del debitore., Tribunale di Bergamo

Tribunale di Bergamo – Dichiarazione di fallimento e autorizzazione alla continuazione dell'attività aziendale: presupposti che la fanno considerare opportuna e fissazione della sua durata.

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., Proced. Concorsuali e Esecuz. Forzate, 02 aprile 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Laura De Simone.

Impresa produttrice di beni avente una buona penetrazione nel mercato - Titolarità di un marchio apprezzato - Intervenuta dichiarazione  di fallimento -  Aspetti positivi non sterilizzati da tale decisione – Assenza di pregiudizio per i creditori -  Autorizzazione alla prosecuzione provvisoria dell'attività aziendale – Ammissibilità  e convenienza - Ragioni e durata.

Data di riferimento: 
02/04/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]