Cassazione (9461/2024) - Il legale rappresentante della società fallita deve rimuovere i rifiuti per non incorrere nel reato previsto dall'art. 255 del d.lgs. n. 152/2006
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 11/04/2024 - 10:16Cass., Sez. 3 Pen., 06 marzo 2024, n. 9461, Pres. Aceto, Est. Corbo
Legale rappresentante della società fallita - Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione - Reato previsto dall'art. 255, comma 3, D.Lgs. n. 152 /2006 - Disponibilità dell'area in capo al curatore del fallimento - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Ragioni.
Data di riferimento:
06/03/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]