Art. 164 - Pagamenti di crediti non scaduti e postergati., fondiario

Corte di Cassazione (10039/2024) Fallimento: presupposti perché trovi applicazione l'esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti conseguenti ad un mutuo fondiario o dello svolgimento di operazioni di cartolarizzazione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2024, n. 10039 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosmo Crolla.

Fallimento – Mutuo fondiario – Pagamento effettuati a seguito del avvenuto riconoscimento – Esenzione da revocatoria fallimentare – Limite di operatività – Fondamento.

Fallimento – Operazione di cartolarizzazione – Esenzione da revocatoria fallimentare - Finalità – Necessaria emissione di strumenti finanziari - Presupposto perché operi.

Data di riferimento: 
15/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]