Art. 152 - Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili., Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione (29998/2023) - Costituzione di pegno a garanzia di obbligazioni finanziarie: il d. lgs. n. 170/2004, di attuazione della direttiva 2002/47/CE, non ha inciso sulla revocabilità.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 ottobre 2023, n. 29998 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.

Fallimento – Costituzione di pegno ex art. 1 D.Lgs. n. 170/2004 –  Contratto stipulato in periodo sospetto -  Revocabilità ex art. 67, primo comma, n. 3), L.F. -  Rispetto alla Direttiva n. 2002/47/CE – Conoscenza da parte del beneficiario dello stato di insolvenza del concedente – Presupposto necessario.

Data di riferimento: 
30/10/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (24137/2018) – Azione ex art. 44 l.f. per incameramento di somme in epoca posteriore al fallimento da parte di una banca e valenza probatoria della documentazione bancaria.

Cassazione civile, sez. VI, 03 Ottobre 2018, n. 24137. Pres. Pietro Campanile, rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Azione ex art. 44 l.f.  per incameramento di somme in epoca posteriore al fallimento – Date valuta risultanti dagli estratti conto bancari – Valore probabotorio.

Data di riferimento: 
03/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]