Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali., Art. 274 - Azioni del liquidatore.

Procura Generale della Corte di Cassazione – Liquidazione controllata: considerazioni in tema di divieto di inizio o prosecuzione di procedure esecutive e di applicabilità del privilegio processuale di cui all’art. 41, comma 2, TUB.

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 aprile 2024 (data della pronuncia) –Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia.

Apertura delle procedure concorsuali di cui al CCII a carico del debitore esecutato – Corretto inquadramento della specie – Questione di diritto rimessa alla Corte - Nozione di concorsualità – Estensione e limite – Fondamento.

Data di riferimento: 
26/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]