Art. 148 - Corrispondenza diretta al debitore., Art. 142 - Beni del debitore.

Corte di Cassazione (11351/2024) – Il contribuente che dopo essere stato dichiarato fallito ha continuato a svolgere attività in proprio è legittimato ad impugnare l'atto impositivo emesso nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 aprile 2024, n. 11351 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Rosanna Angarano.

Dichiarazione di fallimento - Contribuente che anche dopo ha continuato a svolgere attività in proprio – Atto impositivo emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Legittimazione del fallito all'impugnazione - Sussistenza – Differenza rispetto a quanto accade in caso di contenzioso tributario relativo a rapporti anteriori al fallimento.

Data di riferimento: 
29/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]