Art. 148 - Corrispondenza diretta al debitore., Art. 48. - Corrispondenza diretta al fallito.

Corte di Cassazione (11351/2024) – Il contribuente che dopo essere stato dichiarato fallito ha continuato a svolgere attività in proprio è legittimato ad impugnare l'atto impositivo emesso nei suoi confronti.

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 aprile 2024, n. 11351 – Pres. Ettore Cirillo, Rel. Rosanna Angarano.

Dichiarazione di fallimento - Contribuente che anche dopo ha continuato a svolgere attività in proprio – Atto impositivo emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Legittimazione del fallito all'impugnazione - Sussistenza – Differenza rispetto a quanto accade in caso di contenzioso tributario relativo a rapporti anteriori al fallimento.

Data di riferimento: 
29/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano – Esdebitazione: circostanze da prendersi in considerazione al fine di stabilire se sia decorso o meno il termine di un anno dalla chiusura del fallimento previsto perché il debitore possa richiedere quel beneficio.

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 15 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani.

Esdebitazione – Istanza del debitore di concessione di quel beneficio - Termine annuale dalla chiusura del fallimento – Verifica dell'avvenuto rispetto – Circostanze da prendersi in considerazione.

Data di riferimento: 
15/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Udine- Art. 48 l.f. e problematiche inerenti la posta elettronica.

 

Tribunale di Udine, 26 aprile 2013 – Parere del dott. Gianfranco Pellizzoni.

Art. 48 l.f. - Indirizzo di posta elettronica – Certificata – Sito internet – Società – Persona fisica – Poteri del curatore – Diritti del fallito.

Data di riferimento: 
26/04/2013
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Bologna - Esdebitazione e inesigibilità di crediti tributari.

Tribunale Bologna, 29 marzo 2012 - Pres. Atzori - Est. Manuela Velotti.

Fallimento - Esdebitazione - Soddisfazione parziale di alcuni creditori - Obbligazione tributaria.

Nessuna specifica disposizione di legge esclude i crediti tributari dal novero dei crediti resi inesigibili dall'esdebitazione, la quale può essere concessa anche qualora vi siano crediti di tale natura tra quelli concorsuali. (Simone Trerè) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Simone Trerè

[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]