Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 32 - Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione.

Procura Generale della Corte di Cassazione - Possibile trasferimento in sede fallimentare di una domanda di risoluzione formulata avanti al giudice ordinario volta al riconoscimento di un credito risarcitorio e restitutorio.

Procura Generale della Corte di Cassazione, Sez. 26 aprile 2024 (data della pronuncia) – Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia, Rel. Paola Vella.

Data di riferimento: 
26/04/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]