Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 117. - Ripartizione finale.

Tribunale di Prato – Fallimento: dovere per il conservatore dei registri immobiliari di ottemperare all'ordine del G.D. di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni di cui si sia disposta la vendita.

Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, 03 settembre 2018 – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Michele Sirgiovanni e Manuela Granata.

Fallimento – Vendita dei beni – Procedura competitiva – Aggiudicazione – Pagamento del prezzo – Giudice delegato – Trascrizioni o iscrizioni - Ordine di cancellazione  - Definitività - Conservatore dei registri immobiliare – Dovere di provvedervi immediatamente.

Data di riferimento: 
03/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]