Art. 145 - Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 107. - Modalita' delle vendite.

Corte di Cassazione (5508/2021) – Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita forzata del bene ipotecato, partecipa da privilegiato alla ripartizione del ricavato anche se la vicenda traslativa non risulti annotata.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 febbraio 2021, n. 5508 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Paolo Porreca,

Esecuzione immobiliare – Vendita di bene ipotecato – Successiva cessione del credito ipotecario Distribuzione della somma ricavata - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione della vicenda traslativa - Necessità - Esclusione -  Ragione sottostante.

Data di riferimento: 
26/02/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Prato – Fallimento: dovere per il conservatore dei registri immobiliari di ottemperare all'ordine del G.D. di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni di cui si sia disposta la vendita.

Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, 03 settembre 2018 – Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli, Giud. Michele Sirgiovanni e Manuela Granata.

Fallimento – Vendita dei beni – Procedura competitiva – Aggiudicazione – Pagamento del prezzo – Giudice delegato – Trascrizioni o iscrizioni - Ordine di cancellazione  - Definitività - Conservatore dei registri immobiliare – Dovere di provvedervi immediatamente.

Data di riferimento: 
03/09/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]