Art. 144 - Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale., Art. 291 - Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo.

Corte di Cassazione (30124/2024) – E' improcedibile o improponibile l'azione revocatoria proposta dall'alienante di un bene al fine di recuperarlo se l'acquirente risulti nel frattempo fallito.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2024, n. 30124 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Azione revocatoria – Proposizione da parte dell'alienante di un bene – Finalità di recuperarlo alla propria esclusiva garanzia patrimoniale Intervenuto antecedente fallimento dell'acquirente – Improponibilità, o improcedibilità se pendente – Fondamento – Possibilità per i creditori dell' di insinuarsi al passivo per recuperarne il valore.

Data di riferimento: 
22/11/2024
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]