Corte di Cassazione (9242/2018) - Liquidazione del compenso dell'avvocato del fallimento nella misura concordata e non in base ai parametri pur nell’ipotesi in cui il rapporto professionale cessi prima del completamento dell’incarico.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 18/01/2019 - 10:20Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2018, n. 9242. Pres. Pietro Campanile, rel. Maria Acierno.
Fallimento - Compenso dell’avvocato - Liquidazione nella misura concordata
Il compenso dell’avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 se non per quanto non previsto dall’accordo.
(massima ufficiale)