Art. 118 - Esecuzione del concordato., Tribunale di Brescia

Tribunale di Brescia – Concordato preventivo con cessione dei beni: laddove una procedura risulti omologata la prescrizione dei crediti anteriori non matura non essendo gli stessi esigibili fino a che non sia conclusa la liquidazione.

Tribunale di Brescia, Sez. II civ., 12 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Angelina Augusta Baldissera. -

Concordato con cessione dei beni – Omologazione – Crediti anteriori – Inesigibilità al di fuori del concorso – Conseguente impossibilità della maturazione della prescrizione estintiva – Decorrenza di un nuovo periodo – Momento in cui la liquidazione e la distribuzione del ricavato  può aver luogo.

Data di riferimento: 
12/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]