Art. 117 - Effetti del concordato per i creditori., Art. 52. - Concorso dei creditori.

Tribunale di Roma – Concordato preventivo: il creditore ipotecario di un immobile di proprietà del fallito, concesso in garanzia per un debito altrui, non rientra tra i creditori interessati al divieto di cui all'art. 168 L.F.

Tribunale di Roma, 14 aprile 2021 – Giudice Cristina Pigozzo.

Concordato preventivo – Immobile di proprietà del proponente - Soggetto beneficiario di garanzia ipotecaria sul bene – Inizio o prosecuzione di un'azione esecutiva – Ammissibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/04/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]