Art. 109 - Maggioranza per l'approvazione del concordato., Art. 113 - Chiusura della procedura.

Tribunale di La Spezia – Laddove risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, C.C.I. un concordato in continuità può essere, anche in presenza di classi di creditori dissenzienti, omologato.

Tribunale di La Spezia, Sez. Civile, 29 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Diana Brusacà, Rel. Maria Grazia Barbuto, Giud. Tiziana Lottini.

Concordato preventivo in continuità diretta – Presenza di classi di creditori dissenzienti ma voto favorevole della maggioranza – Classi formate anche da creditori privilegiati falcidiati – Rispetto delle altre condizioni previste dall'art. 112, secondo comma , C.C.I. - Possibile omologazione.

Data di riferimento: 
29/02/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]