Art. 108 - Ammissione provvisoria dei crediti contestati., Art. 58 - Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano.

Corte di Cassazione (12965/2018) – Omologazione di accordo di ristrutturazione: necessario riscontro incidentale, da parte del giudice, della non pretestuosità delle contestazioni sollevate con riferimento ad alcuni crediti.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 maggio 2018, n. 12965 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Debiti contestati – Accertamento da svolgersi nelle forme contenziose ordinarie – Giudice dell'omologa – Non pretestuosità della contestazione – Sindacato  da svolgersi incidenter tantum  – Finalità –  Idoneità in ogni caso della procedura – Riscontro necessario.

Data di riferimento: 
24/05/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]