Art. 99 - Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo., stato passivo e opposizioni

Corte di Cassazione – Fallimento: Revocabilità del mutuo ipotecario, senza erogazione di nuova liquidità, finalizzato ad estinguere un debito anteriore e discrimine col rifinanziamento del debitore.

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2016 n. 5087 – Pres. Didone, Rel. Ferro.

 

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Natura di giudizio d’appello ed applicazione dell’art. 345 c.p.c. – Esclusione – Produzione di nuovi documenti  - Ammissibilità.

 

Fallimento – Mutuo ipotecario – Scopo – Estinzione di un debito anteriore – Procedimento negoziale indiretto - Revocabilità.

 

Data di riferimento: 
15/03/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]