Art. 82 - Revoca dell'omologazione., Art. 50 - Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Torino – Omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo avverso tale decisione decorre dalla comunicazione via PEC effettuata dall'OCC.

Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 gennaio 2022 – Pres. Manuela Massino, Rel. Antonia Mussa, Giud. Carlotta Pittaluga.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Proposizione del reclamo – Termine di 10 giorni – Decorrenza del dies a quo - Comunicazione via PEC effettuata dall'OCC - Fondamento.

Data di riferimento: 
17/01/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]