Tribunale di Bergamo –Ristrutturazione dei debiti del consumatore: anche nei confronti del cessionario del credito bancario può trovare applicazione il disposto dell'art. 69, comma 2, C.C.I. in tema di non proponibilità dell'opposizione all'omologazione.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 12/08/2023 - 18:16Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., 05 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice unico.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Cessionario di credito bancario – Opposizione all'omologazione - Divieto di proposizione per violazione dell'art. 124 bis del T.U.B. - Applicabilità anche nei suoi confronti.