Art. 65 - Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento., fondiario

Corte di Cassazione (22797/2023) – Provvedimento che accoglie il reclamo avverso l'omologazione di un accordo di composizione della crisi: ricorribilità in Cassazione. Trattamento da riservarsi ai privilegiati in caso di pagamento dilazionato.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n. 22797 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Paola Vella.

Sovraindebitamento - Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Accoglimento del reclamo proposto - Ricorso in Cassazione avverso quella decisione – Ammissibilità – Fondamento.

Data di riferimento: 
27/07/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Lodi – Accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012 e vendita fondiaria effettuata nel corso di detta procedura: applicabilità della disciplina in materia di prelazione agraria.

Tribunale Ordinario di Lodi, Sez. civile, 12 giugno 2023 (data della pronuncia) – Giudive Ada Cappello.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Vendita fondiaria effettuata nel corso di quella procedura – Domanda di riscatto agrario proposta da un prelazionario – Applicabilità della disciplina in materia di protezione agraria – Fondamento – Differenza rispetto all'ipotesi di liquidazione del patrimonio.

Data di riferimento: 
12/06/2023
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Modena – Procedura di liquidazione del patrimonio: ammissibilità anche se proposta in ambito “familiare”. Inibitoria fino a chiusura della stessa delle iniziative esecutive, cautelari o di acquisizione di diritti di prelazione.

Tribunale di Modena, Sez. III civ., 03 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Carlo Bianconi.

Sovraindebitamento -  Procedura di liquidazione dei beni – Proposizione unitaria contestuale in ambito familiare – Ammissibilità.

Data di riferimento: 
03/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Nola – La rinegoziazione, ex art. 41 bis L. 124/2019, del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale può essere richiesta dal consumatore anche in sede di presentazione del piano, quale soggetto sovraindebitato.

Tribunale di Nola, Sez. Fallimentare, 25 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giud, Rosa Paduano.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Istanza formulata in via subordinata – Mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale – Procedura esecutiva intentata dalla banca - Istanza di rinegoziazione ex art. 41 bis legge n. 124/2019 – Ammissibilità.

Data di riferimento: 
25/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]