Corte di Cassazione (35786/2017) – Pagamento in corso di concordato preventivo, ante o post omologazione, di un debito pregresso per IVA: esclusione dei reati di bancarotta preferenziale e di omesso versamento di quel tributo.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 28/07/2017 - 09:29Corte di Cassazione, Sez. III pen., 20 luglio 2017 n. 35786 – Pres. Aldo Cavallo, Rel. Aldo Aceto.
Concordato preventivo – Ammissione alla procedura – Debito pregresso per IVA – Contribuente - Pagamento ante omologazione - Incriminazione per il reato di bancarotta preferenziale – Esclusione.
Data di riferimento:
20/07/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]