Art. 53 - Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione., rimesse in conto corrente

Tribunale di Bergamo – Concordato preventivo e diritto della banca di incamerare le somme riscosse in esecuzione di un contratto di conto corrente che preveda il c.d. "patto di compensazione".

Tribunale di Bergamo 19 ottobre 2011 – Est. Alfani

Fallimento e concordato preventivo – Disparità di trattamento tra i creditori - Non sussiste –  Proposta di concordato - Iscrizione nel registro delle imprese quale forma di pubblicità-notizia  - Utilità per i creditori.

Conto corrente – Patto di compensazione – Mero effetto contabile – Modificazioni quantitative del rapporto.

Concordato preventivo – Prosecuzione dei rapporti in essere – Inscindibilità dei patti previsti nel negozio.

Data di riferimento: 
19/10/2011
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]