Corte di Cassazione (607/17) – Inammissibilità del concordato preventivo attestato da un professionista amministratore della proponente.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 09/03/2017 - 17:43Cassazione civile, sez. I, 12 Gennaio 2017, n. 607 – Aniello Nappi, pres. – Massimo Ferro, rel.
Domanda di concordato preventivo – Attestazione del professionista – Mancanza requisito terzietà – Inammissibilità della domanda.
Un professionista amministratore della debitrice proponente, mancando dei requisiti di terzietà, non può attestare il piano e la documentazione con la relazione prevista dell’art. 161 l.f.
Data di riferimento:
12/01/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]