Tribunale di Roma – Covid-19: il differimento dei termini procedurali previsto dall’art. 83 del D.L. 18/2020 si applica anche rispetto al termine previsto per la proposizione di proposte concorrenti in sede di concordato preventivo.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 21/04/2020 - 09:56Tribunale di Roma, Sez. XIV Fallim., 02 aprile 2020 – Giudice Delegato Claudio Tedeschi.
Emergenza epidemiologica da Covid-19 – D.L.18/2020 art. 83 – Termini procedurali scadenti tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 – Sospensione - Concordato preventivo – Proposte concorrenti – Termine per la proposizione – Fissazione a ritroso di 30 giorni rispetto alla data dell’adunanza dei creditori – Termine scadente il 21 marzo 2020 – Necessario differimento della data di adunanza dei creditori – Nessun pregiudizio per le parti.
Data di riferimento:
02/04/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]