Tribunale di Brescia – Concordato minore: l'imprenditore individuale che abbia cessato l'attività e intenda ristrutturare una situazione debitoria residua derivante da quella non può accedere a detta procedura.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 03/04/2025 - 10:59Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. - fallimento, procedure concorsuali, esecuzioni, 24 dicembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Pernigotto.
Sovraindebitamento – Risoluzione della posizione debitoria – Procedura cui fare ricorso – Necessità di fare riferimento al tipo di obbligazioni da ristrutturare – Esposizione debitoria residua di imprenditore individuale - Concordato minore – Inammissibilità dell'accesso in caso di cessazione dell'attività – Ragione sottostante.
Data di riferimento:
24/12/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]