Corte di Cassazione (20666/2019) – Obbligo di comunicazione alle parti del provvedimento che declina la competenza sull'istanza di fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 27/01/2020 - 15:57Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2019, n. 20666. Pres. Didone. Est. Amatore.
Istanza di fallimento - Comunicazione alle parti costituite del provvedimento che dichiara l'incompetenza ex art. 9-bis l.fall. - Obbligo - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità – Possibilità, durante la sospensione del processo ex art. 48 c.p.c., che il creditore istante ovvero il P.M. invochino l'adozione di misure cautelari sul patrimonio del fallendo, ai sensi dell'art. 15 l.fall.