Art. 24 - Conservazione degli effetti., Art. 20 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446,2447,2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Tribunale di Milano – Le misure protettive riconosciute a favore dell'imprenditore, in sede composizione negoziata, possono, entro il limite di durata di 240 giorni, essere prorogate anche più di una volta nel rispetto però di specifiche condizioni.

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 14 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Luca Giani.

Composizione negoziata della crisi – Misure protettive già prorogate – Istanza di riconoscimento di un'ulteriore proroga – Ammissibilità - Necessità che la durata complessiva non superi i 240 giorni - Ulteriori condizioni richieste a fini concessivi.

Data di riferimento: 
14/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]