Art. 21 - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative., Art. 41 - Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Tribunale di Parma – Ai fini della dichiarazione di fallimento la prova della ricorrenza o mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 L.F. non deve necessariamente essere desunta dai bilanci degli ultimi tre esercizi.

Tribunale di Parma , Sez. II civ. e fallim., 29 novembre 2021 (data della pronuncia) – Pres. Antonellla Ioffredi, Rel.Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.

Dichiarazione di fallimento – Presupposto – Requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. -  Possesso congiunto in capo all'impresa fallenda - Mancanza dei bilanci – Creditore istante -   Utilizzo di documentazione sostitutiva – Ammissibilità – Tribunale - Valutazione di attendibilità.

Data di riferimento: 
29/11/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]