Art. 7 - Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza., Art. 161. - Domanda di concordato.

Tribunale di Roma - In presenza di due istanze, una anteriore al 15/7/2022 (di fallimento) e una posteriore (di regolazione della crisi), il tribunale deve esaminare la seconda in via prioritaria applicando le norme del CCII.

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 14 dicembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Carmen Bifano, Giud. Vittorio Carlomagno.

Istanza di fallimento – Presentazione anteriore al 15/7/2022 – Soggetto debitore – Domanda di concordato con riserva - Deposito successivo a tale data – Applicabilità della disciplina prevista dal codice della crisi – Fondamento.

Data di riferimento: 
14/12/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Novara – Presupposti perchè la domanda presentata, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F., da un imprenditore individuale possa risultare ammissibile in assenza del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

Tribunale di Novara, 24 ottobre 2019 - Pres. Filippo Lamanna, Rel. Simona Delle Site, Giud. Nicola Tritta.

Imprenditore individuale - Non obbligo della tenuta dei bilanci - Domanda di concordato con riserva - Scritture contabili obbligatorie e ultime tre dichiarazione dei redditi - Deposito obbligatorio a pena di inammissibilità del ricorso.

Data di riferimento: 
24/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]