Tribunale di Novara – Presupposti perchè la domanda presentata, ai sensi dell'art. 161, 6° comma, L.F., da un imprenditore individuale possa risultare ammissibile in assenza del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi.

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Data di riferimento: 
24/10/2019

Tribunale di Novara, 24 ottobre 2019 - Pres. Filippo Lamanna, Rel. Simona Delle Site, Giud. Nicola Tritta.

Imprenditore individuale - Non obbligo della tenuta dei bilanci - Domanda di concordato con riserva - Scritture contabili obbligatorie e ultime tre dichiarazione dei redditi - Deposito obbligatorio a pena di inammissibilità del ricorso.

Imprenditore individuale - Domanda di concordato con riserva - Debiti personali e conseguenti all'esercizio dell'attività d'impresa - Necessaria indicazione di tutti - Ordinamento giuridico - Nessuna limitazione della garanzia patrimoniale.

Deve essere dichirato inammissibile il ricorso proposto, ai sensi del sesto comma dell'art. 161, sesto comma,  L.F.  da un imprenditore individuale laddove questi, non essendo tenuto alla redazione dei bilanci e non potendo pertanto provvedere al deposito, come previsto da detta norma, dei bilanci degli ultimi tre esercizi, non depositi in luogo di questi né le scritture contabili obbligatorie, né le dichiarazionedi redditi relative agli ultimi tre anni, in quanto in mancanza  di detta documentazione il tribunale non risulta in grado di verificare la situazione patrimoniale del ricorrente [nello specifico, stante il mancato rispetto do quanto previsto dall' art. 161, sesto comma, L.F. il tribunale ha ritenuto che non potesse concedersi al ricorrente il termine richiesto ai fini del deposito della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di detta disposizione].  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Con riferimento all'imprenditore individuale non può distinguersi tra debiti personali e debiti contratti nell'esercizio dell'attività d'impresa, posto che l'ordinamento giuridico non consente limitazioni alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. in funzione della causa sottesa alle obbligazioni assunte, onde un tale imprenditore, in sede di ricorso per l'ammissione a concordato preventivo, non può omettere l'indicazione di un qualche suo creditore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22759.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: