Art. 6 - Prededucibilità dei crediti., Art. 150 - Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.

Tribunale di Busto Arsizio - Liquidazione controllata: considerazioni in tema di misura del compenso spettante al difensore, ai consulenti e all'OCC, quale gestore della crisi, e di sua mancata conferma quale liquidatore.

Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II civ., 18 giugno 2024 – Pres.Marco Giovanni Lualdi, Rel. Milton D'Ambra, Giud. Elisa Tosi.

Liquidazione controllata – Natura dei compensi spettanti all'OCC, ai difensori e agli advisors – Limiti entro i quali devono esse contenuti – Fondamento.

Data di riferimento: 
18/06/2024
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]

Tribunale di Treviso – Il creditore fondiario che abbia ottenuto soddisfazione provvisoria in sede esecutiva è tenuto a restituire gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quanto spettantegli in base alla definitiva graduazione dei crediti.

Tribunale di Treviso, Sez. Prima Civile, 25 novembre 2020 – Giudice Marco Saran.

Fallimento – Creditore fondiario –  Esperimento di azione esecutiva –  Sede di riparto - Principio della graduazione dei crediti - Applicabilità anche nei suoi confronti - Importo provvisoriamente ottenuto – Eccedenza rispetto a quanto  dovutogli – Necessaria restituzione – Azione di recupero esperibile dal curatore.

Data di riferimento: 
25/11/2020
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Corte di Cassazione (24588/2019) – Fallimento: problematiche relative alla competenza a decidere della prescrizione di un credito tributario e all’ ammissione al passivo dell’aggio spettante all’agente della riscossione.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24588 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Fallimento del contribuente – Stato passivo - Crediti d’imposta – Agente della riscossione –Insinuazione al passivo - Eccezione di prescrizione – Tribunale fallimentare e giudice tributario - Competenza alla giurisdizione.

Data di riferimento: 
02/10/2019
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Milano - Il creditore fondiario che procede all’esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare, deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore.

Tribunale Milano, 18 Ottobre 2018. Est. Giani.

Esecuzione immobiliare pendente alla data del fallimento – Partecipazione del creditore fondiario alla quota del compenso del curatore

Il creditore fondiario che procede alla esecuzione individuale pendente la procedura fallimentare deve partecipare al pagamento di una quota del compenso del curatore oltre che alle spese riconducibili alla conservazione ed alla liquidazione del bene immobile. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

Data di riferimento: 
18/10/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]