Art. 2 - Definizioni., Art. 44. - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione (2821/2018) – Inefficacia, dopo la dichiarazione di fallimento, sia del pagamento ricevuto, sia di quello effettuato dalla società fallita mediante utilizzo dello stesso assegno bancario. Azioni esperibili.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2018 n. 2821 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Dichiarazione di fallimento – Società fallita – Pagamento ricevuto tramite assegno bancario – Pagamento effettuato dalla fallita - Girata dello stesso titolo – Curatore – Azioni di inefficacia – Esperibilità di entrambe - Situazioni giuridiche diverse.

Data di riferimento: 
06/02/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Lucca – Limiti di efficacia dei pagamenti relativi a debiti anteriori al deposito della domanda di concordato.

Tribunale di Lucca, 27 Gennaio 2017 – dott. Antonio Mondini, est.

Concordato preventivo – Debiti sorti prima della procedura – Pagamenti - Inefficacia – Limiti

Data di riferimento: 
27/01/2017
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Latina – Fallimento: revocatoria dei pagamenti ex art. 67 L.F. e decorrenza del termine di inefficacia ex art. 44 L.F.

 

Tribunale di Latina 21 settembre 2016 -Est. Vaccarella.

 

Fallimento -  Esenzione da revocatoria – Pagamenti “nei termini d’uso” – Valutazione dell’espressione – Riferibilità sia all’attività svolta che alle modalità di pagamento- Necessario paragone di entrambe con quelle normalmente utilizzate.

 

Data di riferimento: 
21/09/2016
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

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