Tribunale di Venezia - Concordato preventivo "misto" e applicazione del principio della prevalenza qualitativa della continuità aziendale rispetto alla liquidazione dei beni: presupposto necessario.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 23/07/2018 - 11:09Tribunale di Venezia, Sez. Fall., 05 luglio 2018 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Martina Gasparini, Giud. Gabriella Zanon.
Concordato preventivo c.d. misto – Prosecuzione in misura ridotta dell' attività – Attivo retraibile dalla continuità – Rapporto col ricavato dalla liquidazione – Previsione di un minor realizzo – Giudizio di ammissione alla procedura – Favor legislativo – Realtà aziendale – Operatività non del tutto marginale – Condizione necessaria.
Data di riferimento:
05/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]