Art. 177. - Maggioranza per l'approvazione del concordato., Tribunale di Ravenna

Tribunale di Ravenna – Presupposti per la risoluzione del concordato preventivo su istanza di un creditore: pregiudizio subito, tempestività ed inadempimento grave. Inammissibilità della conseguente pronuncia d'ufficio del fallimento.

Tribunale di Ravenna, Uff. Fall., 27 luglio 2018 – Pres. F.f. Antonella Allegra, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Annarita Donofrio.

Concordato preventivo – Creditore -  Domanda di risoluzione – Inadempimento  da parte del debitore – Conseguenza - Pregiudizio dello stesso creditore – Sussistenza - Condizione necessaria - Possesso di un titolo esecutivo – Credito rilevante – Presupposti di proponibilità non richiesti.

Data di riferimento: 
27/07/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]