Art. 173. - Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura., Tribunale di Parma

Tribunale di Parma – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: la precedente costituzione da parte del proponente di un fondo patrimoniale non costituisce atto in frode laddove tale iniziativa non sia stata sottaciuta.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 26 agosto 2021 (data del provvedimento) – Giud. Deleg. Enrico Vernizzi.

Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Proponente  - Precedente costituzione di fondo patrimoniale – Circostanza regolarmente comunicata ai creditori – Atto di frode – Insussistenza – Fondamento.

Data di riferimento: 
26/08/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]

Tribunale di Parma -Non può essere considerata fattibile una proposta di concordato se le aspettative del debitore di ottenimento di un attivo idoneo alla risoluzione della crisi ed al almeno parziale pagamento dei creditori non risultano verificabili.

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 07 maggio 2021 – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Marco Vittoria.

Proposta di concordato preventivo – Previsione -  Esito dei giudizi in corso – Conseguimento di buona parte dell'attivo - Produzione documentale – Presupposto di ammissibilità –  Ragionevolezza delle aspettative del debitore – Necessità per il tribunale di poterla verificare.

Data di riferimento: 
07/05/2021
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]